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diritto del consumatore...
I contratti del consumatore non costituiscono un “tipo” contrattuale, non realizzano, cioè, un determinato modello di operazione economica, come la vendita, l’appalto, l’assicurazione ecc.
Tuttavia la legislazione degli ultimi decenni ha fatto emergere una disciplina di ordine generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori, quale ne sia il tipo, oltre a specificare norme regolatrici di determinate figure contrattuali rivolte al pubblico dei consumatori (quali il contratto si prestazione di servizi turistici o la vendita di beni di consumo).
Si sono succeduti plurimi interventi del legislatore volti a tutelare il consumatore nella sua attività contrattuale.
Di recente il materiale normativo accumulatosi è stato riorganizzato e raccolto in un testo unico: il “Codice del consumo” (D.lgs 6 settembre 2005, n.206), che costituisce il plesso normativo oggi più importante, anche se non esaurisce la materia del “diritto dei consumatori”.
Proprio nelle disposizioni di esordio (l’art. 2) il Codice del consumo enumera i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, che la legge si propone di tutelare, ossia il diritto:
- alla tutela della salute;
- alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- all’educazione al consumo;
- alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
- alla promozione dell’associazione tra i consumatori ed utenti;
- all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.
La disciplina in esame si applica sulla base di presupposti di ordine soggettivo, correlati alla qualità delle parti. In particolare occorre che una di esse sia un “consumatore” e l’altra di un “professionista”.
L’art. 3 del Codice del consumo offre una descrizione di carattere generale, e stabilisce che per “consumatore o utente” si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, mentre “professionista” è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Obiettivo primario della legge è lo sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione del pubblico dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti.
In questa prospettiva la legge agisce in due fondamentali direzioni: da un lato la promozione delle conoscenze e delle capacità di valutazione del consumatore, dall’altro l’imposizione di apposite regole di correttezza nell’informazione preconcettuale.
Sul primo versante si colloca l’art. 4 del Codice del consumo, la quale parla di “educazione del consumatore”. La norma precisa che l’educazione del consumatore è funzionale allo sviluppo di una maggiore consapevolezza, da parte dei consumatori, dei loro diritti.
Con più specifica attinenza all’informazione preconcettuale, relativa alle singole operazioni commerciali, il Titolo II del Codice del consumo indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono, quale soglia minima ed essenziale, riguardante la “sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore” (art. 5, comma 2 e comma 3).
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